Art. 20.
(Ammissibilità).

      1. Le persone fisiche esercenti una stessa professione intellettuale regolamentata, nonché i professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea che conservano il titolo professionale di origine, possono costituire società aventi per oggetto l'esercizio in comune della professione.
      2. Le società tra professionisti sono dotate di personalità giuridica che si acquisisce con l'iscrizione all'albo professionale, successivamente alla quale la società può svolgere la propria attività.
      3. L'attività dei soci è soggetta alla disciplina vigente per l'esercizio delle professioni intellettuali e delle singole professioni.
      4. È vietato costituire, esercitare o dirigere società per l'esercizio delle attività

 

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professionali regolamentate in forma diversa da quanto previsto dalla presente legge, dalla legislazione speciale in materia e dagli ordinamenti delle singole professioni. La violazione del divieto determina la nullità della società e degli atti compiuti e costituisce infrazione disciplinare.
      5. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, e dagli ordinamenti professionali per la costituzione di associazioni tra professionisti.